Per qualsiasi progetto di opere la cui esecuzione ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sussiste l’obbligo dei soggetti interessati di avviare un’istanza e sottoporre l’intervento a valutazione da parte dell’ente competente (regione o comune), affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e ne sia rilasciata la relativa autorizzazione. Inoltre gli stessi soggetti hanno l’obbligo di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/04, l’autorizzazione paesaggistica è obbligatoria per l’esecuzione di ogni tipo di intervento edilizio che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.
L'autorizzazione paesaggistica è disciplinata dall'art. 146 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
Il primo passo atto a stabilire se sussiste l’obbligo di procedere con l’istanza di autorizzazione paesaggistica è quello di verificare se gli interventi, per i quali si vuole procedere alla loro realizzazione, ricadono in aree soggette a tutela paesistica.
Lo strumento urbanistico di riferimento per la verifica dei vincoli paesaggistici è il Piano Paesaggistico Regionale all’interno del quale sono identificate, sulle cartografie, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Ecco alcuni link per la consultazione dei vincoli paesaggistici:
MIBAC - Ministero dei Beni Paesaggistici
Piano Paesaggistico Regione Puglia
La consultazione delle tavole grafiche e la comprensione delle norme è spesso complessa e necessita dell'ausilio di un tecnico esperto in vincolistica anche perchè la materia è di competenza regionale e quindi ogni territorio ha strumenti metodi differenti tra loro.
Dopo avere accertato se il territorio dove andranno realizzati degli interventi edilizi è sottoposto al vincolo si dovrà valutare se questi interventi sono compatibili con le norme previste dal piano.
La verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi è condotta ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/04, sulla base dei contenuti esplicitati nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, che definisce le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della relazione paesaggistica".
Se la compatibilità viene garantita, l'organo competente rilascia l'autorizzazione. Di seguito sono illustrati i documenti che solitamente vengono richiesti dall'ente competente, necessari per l’ottenimento dell'autorizzazione:
La Relazione Paesaggistica è il documento più importante di tutta l'istanza. Viene redatta secondo il D.P.C.M. 12.12.2005, riporta l’analisi e lo studio del contesto paesaggistico oggetto delle opere di intervento, nonché la valutazione delle interazioni tra il paesaggio e il progetto.
Approfondimento: Traccia per una relazione paesaggistica
Costituisce per l'ente competente (regione o comune) la base di riferimento essenziale per la verifica degli interventi e permette di accertare la conformità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia del paesaggio ed in particolare della:
La relazione paesaggistica contiene e specifica: lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste, le caratteristiche progettuali dell'intervento e rappresenta nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento con le motivazioni che hanno determinato gli aspetti e le scelte progettuali.
Essa comprende tutti quegli elementi necessari alla verifica degli aspetti preannunciati con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
In particolare, la relazione è così articolata:
La relazione viene scritta da un tecnico abilitato, solitamente architetto, esperto di normativa sulla tutela dei beni paesaggistici. E' consigliabile che l'istanza venga preparata direttamente dal progettista architettonico dell'immobile.
In base all’art. 146 del Codice la durata dell’autorizzazione paesaggistica è stabilità per 5 anni e “[…] decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento” (art. 12 DL 83/14 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo)
Approfondimento: Autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità
Si possono individuare alcuni casi ricorrenti nei quali, in aree sottoposte a vincolo, è necessaria l'autorizzazione:
Oggi spesso viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica per interventi autorizzati dal Piano Casa, l'installazione di impianti fotovoltaici o per opere infrastrutturali ed interventi urbani
Il piano casa permette usufruire di bonus volumetrici per ampliare gli immobili legittimamente realizzati. La modifica della volumetria dell'immobile comporta un possibile pregiudizio della qualità paesaggistica dell'intorno e quindi in zone vincolate è necessario richiedere l'autorizzazione.
La costruzione e l'esercizio, compresi gli interventi di modifica, potenziamento ecc., degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile fotovoltaica nonché le relative opere ed infrastrutture connesse, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica; in particolare quando sono:
Gli interventi edilizi, sia pubblici sia privati, legati alla riqualificazione e all’arredo urbano, alle attività commerciali private ad uso pubblico ecc., possono essere soggetti ad autorizzazione paesaggistica qualora gli stessi ricadano in aree soggette a vincolo; tra questi è possibile citarne i seguenti:
Secondo il DPR 139/2010 è possibile procedere con l’autorizzazione “semplificata”. Lo scopo della legge è di accelerare gli iter autorizzativi per quegli interventi a “basso impatto” ricadenti in aree soggette a vincolo.
Pertanto l’istanza di autorizzazione è corredata da una Relazione Paesaggistica semplificata redatta dal tecnico abilitato seguendo, in genere, uno schema precompilato in base al DPCM 12/12/2005, ovvero la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata".
Cosa succede quando si richiede un accertamento di conformità (permesso di costruire in sanatoria o DIA/SCIA in Sanatoria) per interventi realizzati in maniera difforme dal titolo abilitativo?
In questi casi il Codice dei Beni Paesaggistici (art. 167) non consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria quando il manufatto realizzato in assenza di valutazione di compatibilità abbia determinato la creazione o l’aumento di superfici utili o di volumi.
La logica della norma è quella “di costituire un più solido deterrente contro gli abusi (al fine di prevenirli) dei privati (verificatisi nel recente passato in dimensioni notevoli sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo), a tutela di beni costituzionalmente protetti”. (Sentenza Consiglio di Stato)
Tuttavia è possibile presentare domanda di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167, mediante specifica istanza prodotta dal trasgressore per i seguenti interventi:
Se hai bisogno di richiedere un autorizzazione o per avere maggiori informazioni scrivi in fondo nella sezione "domande" o contattaci
di Arch. Vincenzo Bonasorta esperto sulla normativa volta alla tutela ambientale e del paesaggio
20.04.2015
Indicizzazione Andrea Denza
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